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Con l’ordinanza n. 10926/2020 la Suprema Corte ha respinto il ricorso del futuro sposo condannato a risarcire i danni derivanti dalla rottura ingiustificata della promessa di matrimonio. Il ricorrente eccepiva che la domanda di ristoro fosse stata proposta, in violazione dell’art. 81 c.c., oltre un anno dopo la decisione di non convolare a nozze, inoltre precisava che la rottura fosse dovuta alla volontà di entrambe le parti. Sosteneva ancora che la decisione di non arrivare all’altare fosse intervenuta poco le pubblicazioni, almeno venti giorni prima della data fissata della cerimonia. Lo stabilisce la Cassazione civile con l’ordinanza n. 10926 del 2020.