![](https://www.specialistilegali.it/wp-content/uploads/2020/02/foto-blog-2.png)
Se il responsabile del procedimento nelle gare pubbliche – RUP – riconosce i propri limiti su una questione prettamente tecnica dell’offerta e ritenga di non essere in grado di pervenire con certezza alla conclusione corretta, è legittimo chiedere l’ausilio di un tecnico esterno; non può, quindi, sostenersi che il fatto che il RUP non abbia proceduto direttamente alla verifica di anomalia e che ne abbia delegato la verifica in relazione ad una voce, ad un soggetto esterno, che vi sia un vizio di legittimità della procedura. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 5 giugno 2020, n. 3602.