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In caso di decremento demografico oltre i minimi stabiliti dalla legge, andranno soppresse le sedi farmaceutiche non aperte e neppure assegnate; tra queste sono incluse quelle per le quali il Comune sia decaduto dalla prelazione a suo tempo esercitata e quelle per le quali siano in corso procedimenti di assegnazione i cui termini di bando espressamente facciano salva tale possibilità, così prevenendo la formazione di legittime aspettative. La sede farmaceutica dovrà, invece, essere mantenuta in presenza di una prelazione legittima esercitata dall’Ente locale e dalla intervenuta costituzione, da parte di quest’ultimo, di una società di gestione della Farmacia, che non consentono di ritenere la sede vacante, ancorchè, alla scadenza del termine per la suddetta revisione, non sia ancora intervenuta l’apertura del servizio al pubblico per ragioni non imputabili, secondo ragionevolezza e secondo la diligenza in concreto esigibile, a mera o inescusabile inerzia dell’Ente o del soggetto affidatario della gestione. Lo stabilisce il Tar Lazio, sez. II bis, sentenza 17 giugno 2020, n. 6643.