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Con la sentenza n. 200 del 2020 il Giudice delle leggi ha dichiarato, rispettivamente in riferimento agli artt. 3 e 31 nonché 117, comma 2, lett. l), Cost., l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018, nella parte in cui ha sostituito l’art. 16, comma 11, della legge reg. Liguria n. 15 del 1996, prevendendo che i candidati che si trovino nel periodo corrispondente all’interdizione anticipata dal lavoro e all’astensione obbligatoria per maternità hanno titolo a permanere in graduatoria e ad essere richiamati in caso di ulteriore utilizzo della graduatoria stessa da parte dell’Amministrazione al termine del predetto periodo, nonché dell’art. 30, comma 1, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018 e dell’intera legge reg. Liguria n. 5 del 2019, che determina il profilo professionale (e il connesso equivalente economico) attribuibile al personale dell’Ufficio stampa dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa regionale, poiché: nel primo caso, è stato posticipato l’accesso al lavoro al momento del successivo – ma solo eventuale – ulteriore scorrimento della graduatoria, privando così i candidati di una concreta possibilità di immissione in ruolo, con la perdita dei connessi benefici giuridici ed economici; nel secondo caso, l’applicazione a una categoria di personale di ruolo della Regione di un contratto collettivo non negoziato dall’ARAN, ma dalle organizzazioni degli editori e dalla Federazione nazionale della stampa italiana, vìola la materia di competenza esclusiva dello Stato dell’ordinamento civile.