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La Suprema Corte con la sentenza n. 16795 del 6 agosto 2020 afferma che il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare per iscritto i motivi del recesso, ma non è tenuto ad esporre specificatamente tutti gli elementi di fatto e di diritto a base del provvedimento, compresa l’impossibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni. L’Autore, dopo aver esaminato la natura dell’obbligo di repêchage e ripercorso i principali orientamenti della giurisprudenza di legittimità, si sofferma sull’estensione dell’obbligo di ricollocazione alle mansioni inferiori, nonché sul regime probatorio e sulle conseguenze sanzionatorie della sua violazione.