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Il riferimento ai “mezzi di sussistenza” di cui all’art. 106, T.U. n. 1124/1965, richiamando i “mezzi necessari per vivere” di cui all’art. 38, comma 1°, Cost., piuttosto che i “mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore” di cui al successivo comma 2°, inscrive la prestazione per cui è causa nel modello di solidarietà collettiva garantita ai “cittadini”, rispetto al quale ben possono rilevare le condizioni reddituali dell’intero nucleo familiare di appartenenza, trattandosi di prestazioni la cui spettanza e misura prescindono dall’esistenza di un pregresso rapporto contributivo (Cass. civ., sez. Lav., 8/9/2020, n. 18658).