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La Suprema Corte con la sentenza n. 19846 del 22 settembre 2020 ha affermato che, in tema di sanzioni disciplinari, deve essere riconosciuta al lavoratore la possibilità di piena esplicazione del diritto di difesa e, quindi, anche la possibilità, dopo avere presentato giustificazioni scritte senza formulare alcuna richiesta di audizione orale, di maturare “un ripensamento” circa la maggiore adeguatezza difensiva della rappresentazione anche orale degli elementi di discolpa. Al datore di lavoro è precluso ogni sindacato, anche sotto il profilo della conformità e correttezza a buona fede, della condotta del dipendente con riferimento alla necessità o opportunità della richiesta integrazione difensiva essendo la relativa valutazione rimessa in via esclusiva al lavoratore. La sentenza si inserisce in quel contrasto giurisprudenziale sull’esercizio del diritto di difesa dell’incolpato che probabilmente richiederebbe un decisivo intervento delle sezioni unite della Corte di Cassazione.