Con la sentenza n. 224 del 2020 il Giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell’art. 75, comma 1, del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, nella parte in cui non prevede l’allineamento della decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente promosso per merito straordinario a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all’esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti, poiché lo scavalcamento determinato dalla retroattività giuridica nella qualifica riconosciuta solo ai vice sovrintendenti che hanno superato le procedure selettive interne importa un’illegittima disparità di trattamento e contrasta con il principio di imparzialità della pubblica amministrazione.