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Deve ritenersi inammissibile il ricorso del pubblico dipendente volto all’accertamento ed alla declaratoria del diritto alla ricostruzione giuridica ed economica della carriera, nonchè all’inquadramento in un determinato livello retributivo o funzionale, trattandosi di materia caratterizzata dalla presenza di atti autoritativi nei confronti dei quali sono ravvisabili esclusivamente posizioni di interesse legittimo tutelabili in via di azione mediante la tempestiva impugnazione dell’atto stesso. Questo principio non può venire meno solo per il fatto che il ricorrente abbia presentato all’Amministrazione un’istanza volta alla ricostruzione della carriera, dovendo detta istanza essere assimilata ad istanza di autotutela di atti – di inquadramento e di progressione in carriera – non tempestivamente impugnati, per il principio che l’istanza di autotutela avverso atti inoppugnabili, in quanto tempestivamente non impugnati, non può valere quale rimessione in termini (T.A.R. Lazio Roma, Sez. I Stralcio, 30 novembre 2020 n. 12749).