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Con la sentenza n. 268 del 2020 il Giudice delle leggi ha dichiarato rispettivamente l’inammissibilità e l’infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35 e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 6, 13 e 14 della CEDU nonché agli artt. 21 e 47 della Carta di Nizza, in ordine agli artt. 91, comma 1, secondo periodo, e 420, comma 1, c.p.c., nella parte in cui consentirebbero al giudice di porre le spese di lite a carico del lavoratore che abbia vinto la causa, qualora la domanda sia accolta in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa rifiutata senza giustificato motivo da tale parte, poiché la proposta conciliativa a cui si riferisce la prima norma è solo quella formulata dalla controparte, e non dal giudice, mentre la seconda norma speciale, prevista per il rito del lavoro, permette al giudice solo di compensare le spese in presenza di tale rifiuto.