
Al fine di risolvere la controversia avente ad oggetto l’accertamento dell’obbligo di Ryanair di assicurare secondo la legislazione italiana 219 dipendenti di stanza presso l’aeroporto di Orlo al Serio (Bergamo) quale personale viaggiante, nel periodo compreso tra giugno 2006 e febbraio 2010 quanto all’assicurazione presso l’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) e tra il 25 gennaio 2008 ed il 25 gennaio 2013 quanto all’assicurazione presso l’INAIL (Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro), la Suprema Corte chiede alla Corte di Giustizia di pronunciarsi sulla seguente questione: “Se la nozione di “persona occupata prevalentemente nel territorio dello Stato membro nel quale risiede”, contenuta nell’art. 14 punto 2, lett. a), ii, può interpretarsi analogamente a quella che (in materia di cooperazione giudiziaria in materia civile, giurisdizionale e di materia di contratti individuali di lavoro (Regolamento (CE) n. 44/2001) l’articolo 19, punto 2, lettera a), definisce come il “luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività”, sempre nel settore dell’aviazione e del personale di volo ” (Cass. civ., Sez. Lav., 21/12/2020, n. 29236).