Anche se la direttiva 96/71/CE sul distacco dei lavoratori non prevede specifiche disposizioni sui trasporti, non si possono escludere dal suo ambito di applicazione le prestazioni di servizi transnazionali nel settore delle attività di trasporto su strada. L’importante principio è stato dalla Corte di Giustizia dell’Ue con la sentenza del 1° dicembre 2020 (causa C-815/18) riguardante il caso di tre distinte società di trasporti, registrate rispettivamente nei Paesi Bassi, in Germania e in Ungheria ma aventi lo stesso socio: se da un lato la società olandese ha stipulato diversi contratti di noleggio per il trasporto internazionale di merci su strada con le altre due società, dall’altro lato queste ultime hanno ingaggiato conducenti per l’esecuzione di tali contratti. La questione è sorta a seguito del ricorso con cui la Federazione dei sindacati dei Paesi Bassi ha affermato che le tre società stessero agendo in violazione della direttiva 96/71/CE, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi.