![](https://www.specialistilegali.it/wp-content/uploads/2020/02/foto-blog-2.png)
Di seguito l’articolo dell’avv. De Marco, pubblicato in Giurisprudenza Italiana n. 1/2021, Utet Giuridica, Torino.
Con il decreto che si annota il Tribunale di Venezia afferma che il lavoro agile è incompatibile con la fruizione dei buoni pasto, posto che, per la maturazione del buono pasto, è necessario che l’orario di lavoro sia organizzato con specifiche scadenze orarie e che il lavoratore consumi il pasto al di fuori dell’orario di servizio, circostanze non rinvenibili nello svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile, nel qual caso il lavoratore è libero di organizzare come meglio ritenga la prestazione sotto il profilo della collocazione temporale.