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L’Ispettorato nazionale del lavoro con la nota n. 473 del 22 marzo 2021 ha affermato che la dichiarazione del lavoratore di aver percepito la retribuzione non esclude che il datore di lavoro debba provare il pagamento con un mezzo tracciabile. La mancata esibizione da parte del datore di lavoro di documentazione attestante il pagamento della retribuzione con strumenti tracciabili determina l’applicazione della sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro. Resta salva, precisa la nota, la valutazione del personale ispettivo di attivare le procedure di verifica presso gli Istituti di credito al fine di escludere la sussistenza della fattispecie illecita prevista dalla legge n. 205/2017.