La mancata presentazione, da parte dei conducenti di camion, pullman e autobus, sottoposti a un controllo, dei fogli di registrazione del cronotachigrafo relativi al giorno del controllo e ai 28 giorni precedenti, comporta un’infrazione unica e le autorità competenti sono tenute a infliggere una sola sanzione, indipendentemente dal numero di fogli di registrazione mancanti. Il principio è stato affermato dalla Corte di Giustizia UE con la sentenza del 24 marzo 2021 nelle cause riunite C-870/19 e C-871/19che vedono opposta la Prefettura Ufficio territoriale del governo di Firenze ai signori, rispettivamente, MI (causa C‑870/19) e TB (causa C‑871/19), due conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada ai quali sono state inflitte varie sanzioni amministrative per infrazioni della L. n. 727/1978. Nell’occasione i giudici di Lussemburgo hanno precisato che a tale settore è applicabile il principio di legalità dei reati e delle pene, in base al quale i cittadini devono essere in grado di conoscere i comportamenti che implicano la loro responsabilità e le sanzioni previste dalla legge.