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La Corte di Cassazione con l’ordinanza 16 aprile 2021, n. 10155 si è recentemente pronunciata in tema di rapporto di lavoro dell’assistente parlamentare, chiarendo che anche per i contratti di collaborazione, tipicamente utilizzati per inquadrare tali figure, la risoluzione per giusta causa rimane regolata dai principi generali in materia. Al datore di lavoro è quindi consentito recedere senza preavviso per il venir meno dell’elemento fiduciario, senza tuttavia che possa considerarsi applicabile la disciplina, tipica del rapporto di lavoro subordinato, della previa contestazione della condotta incriminata. Ciò in considerazione della diversa natura del rapporto di collaborazione, che ontologicamente non contempla il vincolo di subordinazione e, quindi, la soggezione ad un potere altrui.