Con la sentenza n. 88 del 5 maggio 2021 il Giudice delle leggi ha dichiarato la non fondatezza, in riferimento all’art. 117, comma 3, Cost., delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1, lett. a), 2, lett. a), 3, lett. a), e 4, della legge della Regione Toscana 30 dicembre 2019, n. 83, nella parte in cui avrebbero istituito un nuovo profilo professionale, non ancora previsto dal legislatore nazionale, denominato autista con attestato di soccorritore, articolato nei due livelli di formazione, poiché le norme regionali indicate, lungi dall’istituire una nuova professione, si limitano a stabilire che gli autisti delle autoambulanze debbano avere, a seconda della tipologia del mezzo di soccorso che sono chiamati a condurre, un attestato di soccorritore di livello base o di livello avanzato e, pertanto, risultano del tutto estranee alla materia delle professioni.