Con la sentenza n. 92 del 2021 il Giudice delle leggi ha dichiarato la non fondatezza, in riferimento all’art. 3 Cost., della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 9, comma 21, terzo periodo, del D.L. n. 78 del 2010, come convertito, dell’art. 16, comma 1, lett. b), del D.L. n. 98 del 2011, come convertito, e dell’art. 1, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 122 del 2013, nella parte in cui prevede che, per il dipendente pubblico in favore del quale sia stata disposta una progressione di carriera negli anni dal 2011 al 2014 e che sia stato altresì collocato a riposo nell’arco di tale quadriennio, ai fini del trattamento pensionistico gli effetti di quella progressione di carriera permangano limitati esclusivamente ai fini giuridici anche oltre la data di cessazione del blocco, estendendo tale principio anche alla promozione alla vigilia, che rappresenta una progressione in carriera ancorché di efficacia limitata ad un solo giorno e, quindi, non essendo eccettuata dal generale regime di blocco della progressione economica in tutto il pubblico impiego, rientra anch’essa nell’ampia nozione di progressioni in carriera comunque denominate, poiché tale limitazione si giustifica – senza che perciò sia leso il principio di eguaglianza – per l’incidenza del fluire del tempo, che costituisce sufficiente elemento idoneo a differenziare situazioni non comparabili e a rendere applicabile alle stesse una disciplina diversa (Corte costituzionale, sentenza 5 maggio 2021, n. 92).