Con la sentenza n. 180 del 2021 la Corte costituzionale ha dichiarato la non fondatezza, in riferimento all’art. 3 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell’art. 485 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, che – nel disciplinare la carriera del personale docente – prevede il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, del servizio anteriore alla nomina in ruolo prestato presso le scuole statali e pareggiate, escludendo il riconoscimento del servizio di insegnamento non di ruolo prestato presso le scuole paritarie, poiché le due tipologie di scuole presentano significative differenze nei rispettivi sistemi di selezione e reclutamento del personale docente, tali da impedirne la completa equiparazione, in particolare non essendo stabilita alcuna selezione di carattere concorsuale, ma essendo previsto il solo requisito dell’abilitazione con riferimento all’accesso all’insegnamento negli istituti paritari.