Nel pubblico impiego contrattualizzato lo svolgimento di attività lavorativa oltre l’articolazione oraria stabilita dall’Amministrazione è ammesso solo se previamente autorizzato dalla medesima in ragione di esigenze di servizio. L’autorizzazione deve essere scritta, salvi i casi di urgenza o in presenza di situazioni di emergenza ma, in tali casi, è indispensabile la ratifica (scritta) da parte dell’Amministrazione (dirigente o altro soggetto competente). L’indennità di turno è compatibile con il compenso per il lavoro straordinario (Cassazione civile, Sez. lav., ordinanza 16 luglio 2021, n. 20391).