Con la sentenza del 19 luglio 2021, n. 20560, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha affrontato il tema della corretta applicazione del principio di immutabilità della contestazione dei fatti posti alla base del licenziamento disciplinare. La Cassazione, sulla scorta di precedenti orientamenti, ricorda che il principio di immutabilità della contestazione attiene esclusivamente ai fatti posti alla base del procedimento disciplinare e non anche ai mezzi di prova dei quali il datore si avvalga in giudizio. Pertanto, ben può il datore di lavoro chiedere l’acquisizione in giudizio di mezzi di prova nuovi, non emersi durante il procedimento disciplinare stesso. Ciò anche laddove tale prova nuova si sostanzi nel giudicato penale di condanna intervenuto nelle more del giudizio civile d’impugnazione della sanzione.