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La natura dei riders è esaminata con il D.Lgs. n. 81/2015, la cui l’intenzione era di applicare norme sul lavoro subordinato e non di creare un nuovo tipo che sfugga alla contrapposizione fra subordinazione ed autonomia; in quanto normativa d’applicazione e non di fattispecie, il D.Lgs. n. 81/2015 presuppone un tipo già esistente ed esclude un “tertium genus”. Con sua artificialità, il D.Lgs. n. 81/2015 ha causato ai riders più incertezze e danni, che benefici, con occasioni per pronunce giurisprudenziale di contenuto variabile. Le norme incerte hanno fatto aumentare il contenzioso, in cui non manca il “giudice sovrano” che emette sentenze ad effetti irrevocabili. Il sistema resta privo della collaborazione ex art. 46 Cost. con i sindacati che non riescono a distaccarsi dalla mera contrapposizione. Infine, è proprio la Magistratura a garantire un giusto equilibrio tra i poteri dello Stato.