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Il Tribunale di Bologna con l’ordinanza del 17 giugno 2021, conformandosi alla consolidata giurisprudenza, ha stabilito che non rileva l’eventuale intento ritorsivo del licenziamento qualora concorra con esso un legittimo motivo di recesso; nella fattispecie il Giudice, dopo avere accertato la sussistenza di un giustificato motivo oggettivo per soppressione del posto di lavoro e l’assolvimento dell’obbligo di repêchage, ha considerato irrilevante che all’atto della consegna della lettera di licenziamento il datore di lavoro aveva fatto riferimento ad alcune critiche che il lavoratore aveva in precedenza rivolto alla società.