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Con l’ordinanza del 17 luglio 2021, il Tribunale di Foggia afferma che la cassa integrazione guadagni non interrompe il decorso della malattia ai fini del superamento del periodo di comporto. Il datore di lavoro non ha il potere di modificare il titolo dell’assenza del lavoratore che viene collocato in cassa integrazione durante il periodo di malattia. In questo caso, il periodo di comporto continua a decorrere fino alla richiesta del lavoratore di mutamento del titolo dell’assenza. E ciò nonostante il trattamento di cassa integrazione prevalga sull’indennità giornaliera di malattia, ai sensi dell’art. 3, comma 7, D.Lgs. n. 148/2015. Ne consegue che se il periodo di comporto viene superato in queste circostanze, è legittimo il licenziamento del lavoratore (nel caso di specie, dopo essere stato collocato in cassa integrazione, il lavoratore aveva continuato a inviare certificati medici che attestavano la malattia, senza modificare il titolo della sua assenza).