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Con la sentenza n. 196/2021 la Corte costituzionale ha dichiarato l’inammissibilità, per difetto di motivazione sulla rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale concernenti l’art. 3, comma 1, lett. a), n. 1), del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147, nella parte in cui, fra i diversi requisiti necessari per l’ottenimento del reddito di inclusione, richiede agli stranieri il possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, poiché il rimettente, dopo avere dato esplicitamente atto dell’avvenuta abrogazione della norma censurata ad opera del D.L. n. 4 del 2019, ha nondimeno omesso di argomentare sulla permanente applicabilità della norma censurata nei giudizi pendenti, nonostante l’abrogazione, e non ha considerato la norma transitoria contenuta nell’art. 13, comma 1, del D.L. n. 4 del 2019 e la sua specifica portata in relazione al caso oggetto del suo giudizio, operazioni queste di spettanza del giudice a quo, sulle quali la Corte esercita solo un controllo successivo di sufficienza e plausibilità in funzione della verifica della rilevanza (Corte costituzionale, sentenza 21 ottobre 2021, n. 196).