In materia elettorale, con riguardo a lavoratori a tempo determinato che svolgano un lavoro identico o simile a quello dei lavoratori a tempo indeterminato, risulta essere in contrasto con la clausola 4.1 all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP di cui alla dir. 1999/70/CE del Consiglio, e va pertanto disapplicato, l’art. 60, comma 8, TUEL, escludendo questo in modo assoluto il collocamento in aspettativa dei dipendenti assunti a tempo determinato per la durata dell’esercizio del mandato elettorale, diversamente da quanto dispone l’art. 60, comma 3, TUEL, che riconosce espressamente il detto collocamento per i lavoratori a tempo indeterminato. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 20 dicembre 2021, n. 40876.