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Il Tribunale di Foggia, con sentenza del 7 dicembre 2021, n. 4403 ha affrontato la questione delle conseguenze dell’illegittimo ricorso ai rapporti di lavoro a tempo determinato da parte delle amministrazioni pubbliche. Il Giudice del Lavoro Foggiano, adito da cinque dipendenti di un ente del comparto sanitario, che avevano superato per effetto di successione di rapporti di lavoro a termine il limite dei trentasei mesi, ha statuito che nel pubblico impiego contrattualizzato, in caso di superamento di 36 mesi di servizio anche non continuativi con mansioni equivalenti, fermo restando l’impraticabilità della conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, atteso l’espresso divieto di cui all’art. 36, comma 5, del D.Lgs. 165/01( la cui ratio è rappresentata dalla salvaguardia del principio dell’accesso al pubblico impiego mediante concorso ex art. 97 Cost.), il prestatore di lavoro ha diritto al solo risarcimento del danno, previsto dalla medesima disposizione, con esonero dall’onere probatorio, nella misura pari ad un’ indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’art. 8 L. 15 luglio 1966, n. 604( numero di dipendenti occupati, dimensioni dell’ente, anzianità di servizio del prestatore di lavoro, comportamento e condizioni delle parti). Al dipendente è, comunque, riconosciuto il diritto a richiedere un risarcimento aggiuntivo nell’ipotesi in cui dimostri la sussistenza di un danno ulteriore (ad. es. per perdita di chance).