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Con la sentenza n. 1 del 4 gennaio 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato l’inammissibilità, in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4-ter, comma 3, del D.L. 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, nella L. 20 agosto 2001, n. 333, nella parte in cui dispone la distinzione nei posti di organico tra personale educativo rispettivamente maschile e femminile dei convitti, poiché la distinzione tra educatori ed educatrici nel sistema educativo attuato con l’istituzione di strutture convittuali è speculare alla separazione tra gli allievi convittori e le allieve convittrici, con la conseguenza che l’ablazione della norma censurata inciderebbe sulla funzionalità dell’assetto così congegnato, generando disarmonie nel sistema complessivamente considerato.