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Il Tribunale di Milano, con sentenza del 26 novembre 2021, ha affermato che il lavoratore del settore sanitario, soggetto all’obbligo di vaccinazione anti-Covid in base all’art. 4 del D.L. n. 44/2021 (secondo il decreto iniziale e quindi prima delle successive modifiche ex D.L. n. 172/ 2021), sarebbe esentato dall’obbligo di vaccino se non svolge di fatto alcuna attività lavorativa in quanto in aspettativa. La sentenza, apparentemente logica, si scontra invece con la legge, in modo più chiaro dopo le più recenti modifiche, ponendo eccezioni che sono previste invece solo per chi sia legittimamente esentato o abbia avuto un differimento di vaccinazione.