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Con la sentenza del 26 novembre 2021, n. 5192, il Tribunale di Napoli Nord ha affrontato il tema della corretta liquidazione del danno non patrimoniale causato da condotte discriminatorie. Il Giudice, sulla scorta di precedenti orientamenti, riafferma che il risarcimento del “danno da discriminazione” debba avere una funzione non solo reintegratoria della sfera patrimoniale del soggetto leso, ma anche una componente deterrente. Pertanto, nella sua liquidazione, bisogna tenere conto anche della capacità “sanzionatoria” dell’ammontare risarcitorio, anche in considerazione delle qualità personali del danneggiante. Sempre in punto di liquidazione del danno non patrimoniale, viene affermato che non costituisce indebita duplicazione risarcitoria la scelta di considerare separatamente le voci di danno esistenziale e di danno morale che, pur non potendo costituire categorie autonome di danno, devono valorizzarsi come aspetti separati del pregiudizio non patrimoniale subìto.