Con sentenza del 16 settembre 2021, la Corte di Appello di Catanzaro si è pronunciata sul criterio da utilizzare per la quantificazione del risarcimento del danno da demansionamento. Secondo la Corte, il criterio è quello dell’importo previsto per il danno biologico da inabilità temporanea assoluta dall’art. 139, comma 1,D.Lgs. n. 209/2005, scorporato della componente già assorbita dal risarcimento da riconoscere a titolo di danno biologico permanente, tenuto conto della durata del periodo di demansionamento. Questa pronuncia si discosta dall’orientamento prevalente della giurisprudenza, che utilizza, come parametro, la retribuzione di fatto goduta dal lavoratore.