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Con la sentenza n. 9 del 20 gennaio 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, in riferimento all’art. 117, comma 3, Cost., dell’art. 18, comma 9, della legge della Provincia autonoma di Trento 6 agosto 2020, n. 6, nella parte in cui individua, quale requisito per la nomina a direttore di un’articolazione organizzativa fondamentale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, la maturazione di un’esperienza di direzione in enti, aziende e strutture pubbliche o private di media o grande dimensione, poiché l’esperienza maturata nel settore della sanità pubblica, quale requisito per la nomina a direttore delle articolazioni organizzative fondamentali, trova la propria ragione giustificatrice in un principio fondamentale nella materia di competenza concorrente della tutela della salute.