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La violazione del principio generale di carattere sostanziale della tempestività della contestazione, quando assume il carattere di ritardo notevole e non giustificato è idoneo a determinare un affievolimento della garanzia per il dipendente incolpato di espletare in modo pieno la propria difesa effettiva nell’ambito del procedimento disciplinare, garanzia, quest’ultima, che non può certo essere vanificata da un comportamento del datore di lavoro non improntato ai canoni di correttezza e buona fede; è, quindi, sul datore di lavoro che grava l’onere di dimostrare le ragioni impeditive della tempestiva contestazione del fatto poi addebitato al dipendente. È quanto stabilito dalla Cassazione con ordinanza 31 gennaio 2022, n. 2869.