Le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori agli ispettori dell’autorità che espleta funzioni di vigilanza e controllo previdenziale non hanno di per sé un valore probatorio precostituito e il giudice non può porre il verbale a fondamento della decisione, considerandolo come fonte esclusiva del proprio convincimento. Vanno, infatti, liberamente apprezzate dal giudice, nell’ambito di tutto il materiale raccolto, le circostanze che l’ispettore del lavoro riferisce di avere appreso da dichiarazioni di terzi quali i lavoratori o che sono frutto di sue deduzioni (Tribunale di Foggia, Sez. lav., sentenza 1° febbraio 2022).