Il Tribunale di Napoli Nord, con ordinanza del 4 gennaio 2022, ha equiparato il trasferimento collettivo dei lavoratori ad altra sede aziendale geograficamente distante (più di 600 km) ad un licenziamento collettivo, sul presupposto che tale operazione, peraltro nella specie qualificabile come contraria a buona fede e correttezza, fosse idonea a determinare una sostanziale modifica unilaterale delle condizioni di lavoro dalla quale era ragionevole far conseguire la cessazione del rapporto, così ricadendo nella nozione eurounitaria di licenziamento collettivo di cui alla Direttiva 98/59/CE.