
Con la sentenza 22 febbraio 2022, n. 39 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, in riferimento all’art. 117, comma 2, lett. l), Cost. e all’art. 14 dello statuto reg. Siciliana, dell’art. 3 della legge della Regione Siciliana 4 marzo 2021, n. 6, nella parte in cui consente l’inserimento nell’albo del personale delle società partecipate in liquidazione anche ai dipendenti che, pur avendo maturato i requisiti in base alla legislazione regionale vigente, non vi fossero stati inclusi in ragione di oggettivi impedimenti, non meglio definiti, così determinando la riapertura dei termini di una disciplina statale di carattere transitorio, la cui efficacia era oramai conclusa, concernente il ricollocamento o la mobilità del personale eccedentario delle società partecipate pubbliche, poiché siffatta previsione rientra nella materia dell’ordinamento civile, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.