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La necessità di un titolo di idoneità rilasciato da un’autorità ecclesiastica non giustifica il rinnovo di contratti a tempo determinato per gli insegnanti di religione cattolica. Più precisamente, contrasta con la clausola 5 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 1999 (che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE) una normativa nazionale, come quella italiana, che esclude gli insegnanti di religione cattolica della scuola pubblica dall’applicazione delle norme dirette a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, qualora non esista nessun’altra misura effettiva nell’ordinamento giuridico interno che sanzioni detto ricorso abusivo (Corte di giustizia UE, 13 gennaio 2022, C‑282/19).