Affinché sia affermabile la sussistenza di una causa di servizio è necessario che le attività svolte debbano essere eccedenti rispetto a quelle ordinarie, nel senso che nella nozione di concausa efficiente e determinante delle condizioni di servizio possono farsi rientrare soltanto i fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, che vanno necessariamente documentati, con esclusione per converso delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa (Consiglio di Stato, Sez. II, sentenza 7 marzo 2022, n. 1643).