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La disciplina del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è fondata su due principi costituzionali essenziali, entrambi presenti nell’art. 97. Il primo è il principio di legalità dell’azione amministrativa (comma 2) da cui deriva che anche l’attività dell’ente pubblico quale datore di lavoro deve essere svolta nel rispetto dei presupposti e delle condizioni stabilite dalla normativa (leggi, regolamenti e CCNL). Il secondo è quello dell’accesso agli impieghi mediante pubblico concorso (ultimo comma), che impedisce l’accesso a posizioni lavorative più elevate senza il concorso (o altro strumento selettivo). L’inquadramento del lavoratore pubblico e la disciplina delle mansioni sono regolati diversamente per il personale non contrattualizzato e per quello contrattualizzato, dirigente e non dirigente. La giurisprudenza è spesso chiamata a dirimere vertenze inerenti allo svolgimento di mansioni diverse da quelle relative alla posizione formalmente ricoperta dal lavoratore. Nell’itinerario si tratterà dello jus variandi migliorativo, non di quello peggiorativo (demansionamento, svalutazione professionale), secondo le ultime pronunce della giurisprudenza amministrativa e civile.