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Di seguito l’articolo del Prof. Avv. Carlo Pisani, pubblicato in Giurisprudenza Italiana, n. 2/2022, Utet Giuridica.
La vaccinazione anti Covid per gli operatori sanitari oltre ad essere un obbligo si configura anche come un requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione, diventando così una misura di sicurezza tipizzata dalla legge. Il datore di lavoro è tenuto, in adempimento dell’obbligo ai sensi dell’art. 2087 c.c., ad allontanare l’operatore non vaccinato dalla situazione ad alto rischio contagio per se e per gli altri, anche a prescindere dalla comunicazione dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale da parte della ASL o, da parte degli Ordini Professionali, disponendo la sospensione del lavoratore dalla prestazione e dalla retribuzione. La fattispecie qui applicabile è quella della impossibilità sopravvenuta temporanea della prestazione oppure quella del motivo legittimo di rifiuto della prestazione lavorativa, ai sensi dell’art. 1206 c.c. La qualificazione della vaccinazione in termini di onere per i lavoratori addetti a mansioni ad elevato rischio contagio consente di applicare la suddetta fattispecie anche al di là del campo di applicazione del D.L. n. 44/21 , il cui campo di applicazione è stato comunque ampliato dal D.L. 26 novembre 2021, n. 172 .
La vaccinazione anti Covid per gli operatori sanitari oltre ad essere un obbligo si configura anche come un requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione, diventando così una misura di sicurezza tipizzata dalla legge. Il datore di lavoro è tenuto, in adempimento dell’obbligo ai sensi dell’art. 2087 c.c., ad allontanare l’operatore non vaccinato dalla situazione ad alto rischio contagio per se e per gli altri, anche a prescindere dalla comunicazione dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale da parte della ASL o, da parte degli Ordini Professionali, disponendo la sospensione del lavoratore dalla prestazione e dalla retribuzione. La fattispecie qui applicabile è quella della impossibilità sopravvenuta temporanea della prestazione oppure quella del motivo legittimo di rifiuto della prestazione lavorativa, ai sensi dell’art. 1206 c.c. La qualificazione della vaccinazione in termini di onere per i lavoratori addetti a mansioni ad elevato rischio contagio consente di applicare la suddetta fattispecie anche al di là del campo di applicazione del D.L. n. 44/21 , il cui campo di applicazione è stato comunque ampliato dal D.L. 26 novembre 2021, n. 172 .