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L’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, prevede che, di fronte ad un comportamento del datore di lavoro diretto ad impedire o a limitare l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale, nonchè del diritto di sciopero, gli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse possano proporre ricorso al giudice del lavoro del Tribunale del luogo ove è stato posto in essere il comportamento, per chiedere l’emissione di un provvedimento(decreto), con il quale sia ordinata la cessazione della condotta e la rimozione degli effetti. Con decreto del 13 maggio 2021, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari ha considerato antisindacale la condotta posta in essere da un Conservatorio di Musica della città: durante la pandemia ,difatti, il Conservatorio non aveva rispettato i precetti di correttezza nello svolgimento delle trattative sindacali per la stipula del nuovo contratto integrativo, in violazione delle clausole di raffreddamento; nel caso di specie, le trattative si erano svolte per soli 19 giorni, peraltro, con trasmissione di email, modalità questa che non configura alcuna trattativa.