Con la sentenza n. 188 del 2020 il Giudice delle leggi ha dichiarato, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 35 e 36 Cost., la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 37, comma 1, n. 5), 44 e 55, comma 2, dell’Allegato A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, con riferimento alla sanzione disciplinare della retrocessione in luogo della destituzione prevista per gli autoferrotranvieri, poiché, nell’ipotesi considerata, il contemplato trasferimento a una qualifica inferiore non si risolve in un trattamento disciplinare deteriore e penalizzante e, dunque, irragionevole e lesivo dei principi stabiliti a tutela del lavoro: infatti, rispetto all’autoferrotranviere passibile di licenziamento, in ragione della gravità dell’infrazione disciplinare commessa, la possibilità di veder sostituita la sanzione espulsiva con una sanzione pur severa, ma comunque conservativa, rappresenta un vantaggio, in quanto la perdita della professionalità acquisita è un quid minus rispetto alla perdita tout court del posto di lavoro.