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La situazione emergenziale e la sua continua evoluzione hanno costretto il legislatore a confrontarsi ripetutamente con esigenze contrapposte e tuttavia ugualmente meritevoli di tutela. In questo contesto la disposizione relativa al blocco dei licenziamenti ha subito diverse modifiche con l’introduzione di alcuni temperamenti necessari a conciliare – ovvero a tentare di conciliare – la straordinarietà della previsione con la libertà di iniziativa economica privata, pur essa costituzionalmente garantita. Un caso particolare riguarda i lavoratori coinvolti in un cambio di appalto che per molte imprese fa parte della gestione di eventi fisiologici delle attività lavorative e dell’organizzazione del lavoro in virtù di normali dinamiche di mercato.