![](https://www.specialistilegali.it/wp-content/uploads/2020/02/foto-blog-2.png)
Il caso della Gkn Driveline di Campi Bisenzio, che aveva già fatto discutere ad inizio estate quando i lavoratori avevano appreso della avvenuta chiusura dello stabilimento a mezzo email, ha trovato il suo primo approdo giurisprudenziale nel recente e severo provvedimento con cui il Tribunale di Firenze ha condannato la società a revocare la lettera di apertura della procedura ex L. n. 223/1991 e a porre in essere le omesse procedure di consultazione e confronto previste da fonte collettiva e contrattuale. Secondo il Tribunale, pur non essendo in discussione la discrezionalità dell’imprenditore rispetto alla decisione di cessare l’attività di impresa, la scelta imprenditoriale deve comunque essere attuata con modalità rispettose dei principi di buona fede e correttezza, nonché del ruolo e delle prerogative del Sindacato che, nel caso specifico, sono stati ritenuti violati (Tribunale Firenze, Sez. lavoro, decreto 20 settembre 2021).