
Con ordinanza n. 33131 del 10 novembre 2021, la Corte di Cassazione ha dichiarato illegittima la riduzione di retribuzione prevista nell’accordo aziendale ex art. 8, D.L. n. 138/2011 . In particolare, l’accordo aziendale prevedeva, da un lato l’immediata riduzione della retribuzione e, dall’altro la “riorganizzazione complessiva del lavoro” che il datore di lavoro e le OO.SS. avrebbero concordato in un secondo momento. In altri termini, il fatto che le parti sociali non avessero previsto, contestualmente alla riduzione della retribuzione, anche la riorganizzazione complessiva del lavoro rendeva la suddetta riduzione illegittima. Secondo la Cassazione, la sola riduzione della retribuzione non rientrava nelle materie tassative previste dall’art. 8 in esame e, in particolare, nella materia della “disciplina del rapporto di lavoro” che richiede la complessiva riorganizzazione del lavoro in termini di orario di lavoro, mansioni, retribuzioni etc.