Con la sentenza n. 151 del 2020 il Giudice delle leggi ha dichiarato, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost., la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 31, comma 2, del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 64, nella parte in cui prevede, come requisito per l’affidamento da parte delle scuole italiane all’estero dei previsti insegnamenti obbligatori secondo l’ordinamento italiano, che il personale italiano o straniero interessato debba essere “residente nel paese ospitante da almeno un anno”, poiché tale requisito è funzionale alle esigenze gestionali del sistema delle scuole italiane all’estero e, nel contempo, concorre a rafforzare il rapporto della singola scuola e dei suoi alunni con il contesto locale, contribuendo a una loro migliore integrazione.