Con la sentenza 2 dicembre 2021, n. 226 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, in riferimento all’art. 81, comma 3, Cost., dell’art. 1, commi 10 e 11, lett. b), della legge della Regione Siciliana 20 luglio 2020, n. 16, nella parte in cui prevede una indennità per il Corpo forestale della Regione Siciliana, che non è stato riassorbito nell’Arma dei carabinieri, da corrispondersi, in analogia con i corpi di polizia ad ordinamento civile dello Stato, al personale con qualifica non dirigenziale, poiché anche nei confronti delle Regioni è prescritta la previa quantificazione della spesa quale presupposto della copertura finanziaria, a fronte di spese, come nel caso di specie, afferenti al trattamento economico del personale dipendente e, quindi, rientranti tra le spese obbligatorie aventi natura permanente.