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In una fase (ovviamente ancora in corso) di continui interventi del legislatore governativo per la gestione delle conseguenze della pandemia e la tutela della salute pubblica, il D.L. 6 agosto 2021, n. 111 era stato emanato in vista del nuovo anno scolastico e accademico, nonché per consentire una piena ripresa di talune attività sociali e ricreative e per garantire, infine, la possibilità di circolare in sicurezza sui mezzi pubblici. Tale normativa, però, come di consueto in queste situazioni di provvedimenti che si rincorrono e modificano vorticosamente, è stata convertita dalla la L. 24 settembre 2021, n. 133 con un serie di novità e integrazioni. Fra le altre, è opportuno soffermarsi sul fatto che la legge di conversione ha inserito nel citato decreto un nuovo articolo, il 2 ter, in quale ha confermato e prorogato una speciale tutela per i lavoratori fragili, mantenendo la linea, del tutto condivisibile, che da un anno e mezzo ha caratterizzato gli interventi del legislatore con riferimento a questa platea di soggetti bisognosa di maggiore protezione. Tale proroga vale sino al 31 dicembre 2021. Le misure hanno a che fare con profili attinenti al rapporto di lavoro in senso stretto, ma anche di carattere previdenziale e assistenziale. Per comodità è utile una analisi schematica dei profili di speciale tutela, non prima di aver correttamente inquadrato la categoria dei lavoratori fragili. Da ultimo saranno svolte alcune considerazioni critiche conclusive (D.L. 6 agosto 2021, n. 111, convertito dalla L. 24 settembre 2021, n. 133).