Con la sentenza n. 5 del 17 gennaio 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 14 e 22 della legge della Regione Valle d’Aosta 13 luglio 2020, n. 8, nella parte in cui rispettivamente riconoscono specifiche indennità per il personale del Servizio sanitario e per gli operatori del settore assistenziale, poiché tali previsioni non integrano una violazione della competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile, alla luce e nella prospettiva della eccezionale situazione determinata dalla pandemia da Covid-19, della correlata necessità di rafforzare l’offerta sanitaria nella Regione autonoma per fronteggiarne le conseguenze del particolare impegno richiesto nella contingente situazione emergenziale agli operatori dei servizi socio-sanitari e della esigenza di riconoscere ad essi un emolumento speciale e temporalmente delimitato con carattere indennitario e premiale, attenendo piuttosto tali interventi alla dimensione organizzativa della Regione stessa e degli enti locali, come espressioni delle relative competenze statutarie in materia.