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Il contributo descrive una recente pronuncia della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano (ordinanza 10 novembre 2021, n. 26928) che ha stabilito che l’assenza dal lavoro di una lavoratrice fragile (nella specie, una assistente alla poltrona di studio odontoiatrico, immunodepressa) non si computa ai fini del consumo del periodo di comporto, il quale stabilisce contrattualmente i limiti di durata dell’assenza per malattia. Il principio di diritto viene enucleato interpretando in modo sistematico e costituzionalmente orientato la disciplina emergenziale, che da un lato ha previsto questi periodi di assenza, dall’altro ha taciuto sulla loro imputabilità o meno al comporto. In conseguenza di tale valutazione viene annullato il licenziamento intimato alla lavoratrice con tutte le conseguenze di legge.